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Lo Statuto

Riportiamo la versione integrale dello statuto dell'ATC Chietino Lancianese.La navigazione è organizzata seguendo i titoli.

TITOLO I - DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Art. 1 La parte del territorio Agro-Silvi-Pastorale destinata all'attività venatoria nella forma della caccia programmata viene denominata AmbitoTerritoriale di Caccia. Di seguito con la sigla A.T.C..

Art. 2 La Provincia, nel rispetto della localizzazione dei comprensori faunistici effettuata dalla Regione secondo comma, lettera a), dell'art. B della L.R. 30/94,attua la delimitazione degli Ambiti nei termini e con le modalità dicui all'art. 21 - comma 4 - della L.R. 30/94 e provvede ad assegnare adogni A.T.C. provinciale una denominazione convenzionale per facilitarnela identificazione.La tabellazione perimetrale di ogni A.T.C. deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell' A.T.C. e sotto controllo della Provincia degli organi dell'A.T.C.

TITOLO II - ORGANI DELL'AMBITO TERRIOTORIALE DI CACCIA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 Gli organi dell'A.T.C. sono: l'Assemblea dei cacciatori iscritti;il Comitato di Gestione;il Presidente del Comitato di Gestione;il Collegio dei Revisori dei Conti; Ivari componenti degli organi di gestione degli A.T.C. vengono designaticon le modalità previste dall'art. 26 della L.R. 30/94. Il Presidente dell'amministrazione Provinciale competenteprovvede, con proprio atto, entro trenta giorni dalle designazioni deicomponenti, al loro insediamento ed alla convocazione, presso la sede provinciale, della prima rionione. Le associazioni riconosciute a livello nazionale eoperanti nella Provincia provvederanno alla designazione a norma dell'art. 26 L.R. 30/94.La verifica del diritto dirappresentanza nonchè del numero dei rappresentanti per ciascuna Associazione o Ente, viene eseguita dalla Provincia.Le designazioni vengono effettuate dagli organismi provinciali delle associazioni venatorie presenti nell'A.T.C..I rappresentanti designati dagli enti e/o associazioni possono esseresostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituiti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.

Art. 4 Il Comitato di Gestionedegli A.T.C. ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ugualmente designato con le modalità di cui all'art. 26 L.R. 30/94 durano incarica cinque anni e continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.I rappresentanti delComitato di Gestione degli A.T.C. ed i membri del collegio dei Revisoridei Conti possono essere, alla scadenza del loro mandato, di nuovodesignati alle rispettive cariche salvo i rappresentanti revocati.

Art. 5 Il Comitato di Gestione degli A.T.C. si insedia validamente con la nomina di almeno 2/3 del numero dei rappresentanti previsti.IlComitato di Gestione nella prima riunione, presieduta dalrappresentante più anziano, elegge al suo interno, secondo quantoprevisto dal comma dell' art. 2 dell L.R. 30/94, il Presidente, alquale spetta la rappresentanza legale del comitato stesso e il vicepresidente.Il Presidente convoca le riunioni del Comitatodi Gestione e provvede a stilare l'ordine del giorno della sedutatenendo conto anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso daicomponenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'assemblea deiCacciatori. Il Comitato di Gestione può essere altresì convocato surichiesta di un terzo dei propri componenti.Le proposte dicui al comma precedente devono pervenire al Presidente almeno settegiorni prima della data della riunione del Comitato di Gestione; incaso contrario verranno inserite nell'ordine del giorno della sedutaimmediatamente successiva.I provvedimenti adottati, in via d'urgenza, dal Presidente automamente devono essere sottoposti aratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamentesuccessiva alla data in cui detti provvedimenti sono stati adottati.Lacomunicazione delle riunioni del Comitato di Gestione, corredatadall'indicazione di luogo, data e ora previsti per la prima e secondaconvocazione, deve essere spedita a ciascun membro del comitato almeno5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, da ridursi a tre incaso di convocazione d'urgenza, a mezzo lettera raccomandata.Aicomponenti del Comitato di Gestion, per ciascuna effettivapartecipazione alle riunioni del Comitato stesso, viene corrsiposto ilrimborso delle spese di viaggio ai sensi della vigente legislazione ed un eventuale gettone di presenza, il cui importo, determinato dallostesso Comitato, non può essere superiore a quello previsto per imembri delle Consulte provinciali della caccia. Il Comitato di Gestionepuò riconoscere, in luogo del gettone di presenza, una indennità difunzione al Presidente dell'Ambito territoriale di caccia.Suproposta avanzata a norma dei precedenti commi 3 e 4, da almeno la metàpiù uno dei componenti del Comitato di Gestione, può essere inseritaall'ordine del giorno anche la discussione sulla eventuale sostituzione del Presidente e/o del Vicepresidente del Comitato di Gestione, chedovrà essere comunque deliberata dalla maggioranza qualificata dei 3/5i componenti il Comitato di Gestione stesso.

Art. 6 Il presidente presiedele riunioni del Comitato di Gestione dell' A.T.C.: in caso diimpedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dalVicepresidente.I verbali della riunione del Comitatovengono redatti dal Segretario preferibilmente scelto tra uno deiquattro rappresentanti degli enti pubblici all'interno del Comitato diGestione.Le riunioni del Comitato di Gestione sono validesolo se risultano presenti in prima convocazione almeno 2/3 dei rappresentanti del Comitato stesso ed in seconda convocazione almeno1/3 dei rappresentanti previsti.Le decisioni assunte sonovalide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza deirappresentanti presenti e votanti. L'astensione non viene computata trai voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.Prima dello scioglimento della seduta, il segretario deve dare lettura delverbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al presidente.Il Presidente cura che gli atti adottati vengano attuati.

Art. 7 il presidente delComitato di Gestione qualora un rappresentante del Comitato, senzagiustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive delComitato di Gestione, inserisce all'ordine del giorno della sedutasuccessiva a quella in cui per la terza volta si è constatata l'assenzadel rappresentante, la proposta di revoca da inviare all'Amministrazione Provinciale competente.Il Presidentenotifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ladecisione di richiesta di revoca assunta dal Comitato di Gestione aiseguenti soggetti: Amministrazione Provinciale competente; Rappresentante del Comitato di gestione interessato dal provvedimento di revoca;ente e associazione che ha designato il rappresentante. Ilrappresentante interessato dalla proposta di revoca può, entro settegiorni dalla notifica, far pervenire all'Amministrazione pro.le competente le sue controdeduzioni. L'Amministrazione provinciale deve, entro venti giorni dall'avvenuta notificazione, deliberare in merito sulla base degli atti in possesso. La decisione assunta dalla Provincia deve essere notificata entro 8 giorni dall'adozione all'interessato e ai seguenti enti: Comitato di Gestione del'A.T.C. interessato;enteo associazione che aveva provveduto a designare il rappresentanterevocato; lo stesso ente o associazione dovrà effettuare una nuova designazione in caso di revoca. I rappresentanti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati dal provvedimento di revoca di cui al precedente comma, per un quinquennio non possono ricoprire cariche negli Organi di gestione degli A.T.C.siti nel territorio provinciale.

Art. 8 Il Comitato di Gestionedell'A.T.C., per l'espletamento dei compiti e per il raggiungimento deifini previsti dall'art. 25 L.R. 30/94, adotta provvedimentideliberativi nel rispetto delle procedure previste dal presente statutoe nell'ambito degli stanzianamenti finanziari assegnati ed integratidalle quote versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..IlComitato di Gestione, per l'attuazione dei programmi delle attività dicui all'art. 25 della L.R. 30/94, può avvalersi della struttura tecnicadella Provincia, senza che ne derivi alcun onere, di qualsiasi natura,a carico dello stesso Comitato di Gestione.Per lapredisposizione di piani specifici di interventi, tesi allanazionalizzazione del prelievo venatorio nonchè allo studio,salvaguardia ed incremento della fauna selvatica, il Comitato di Gestione può nominare, anche consociandosi con uno o più A.T.C.regionali, esperti da individuare tra i diversi profili professionali,muniti di adeguato titolo di studio e di provata capacità; nell'attodeliberativo deve essere determinato: l'oggetto dell'incarico; il tempo entro il quale l'incarico deve essere espletato;il compenso della prestazione professionale;la quota di rimborso spese. Tuttigli atti delberativi predisposti dal Comitato di Gestione devono essereinoltrati, entro trenta giorni dalla data di adozione, dell'Amministrazione Provinciale.Il programma annualedegli interventi, corredato dalla relazione tecnica sull'andamentodella gestione faunistico venatoria dell'annata precedente, vieneinviata a cura del Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C.all'Amministrazione Provinciale competente entro il 20 febbraio di ognianno.L'Amministrazione provinciale mette a disposizione dichiunque voglia prenderne visione i documenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

TITOLO III - DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 9 I singoli rappresentanti del Comitato di Gestione dell'A.T.C. vengono dichiarati decaduti dall'Amministrazione Provinciale competente: per dimissioni; per motivi di cui all'art. 7 del presente statuto; quando ad uno di essi viene comminata una pena detentiva con sentenza passata in giudicato; per condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato previsto dall'art. 30, 1° comma, L. 157/92; per morte. L'amministrazione, su indicazione dell'Associazione di categoria, entro trenta giorni dalla data nella quale è pronunciata la decadenza, provvede a deliberare la sostituzione del rappresentante decaduto.

Art. 10 Il presidente dellaProvincia provvede allo scioglimento dell'intero Comitato di Gestionedell'A.T.C. dopo cinque anni dal suo insediamento e contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di insediamento dal nuovo organismo di gestione. Il Presidente della Provincia deve inoltre procedere allo scioglimento del Comitato di gestione: in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento a causa delle reiterate carenze del numero legale nelle riunioni del Comitato stesso; in caso di reiterato mancato rispetto delle scadenze temporali previste dal presente statuto; per mancata convocazione dell'Assemblea dei cacciatori dell'A.T.C. con scadenza almeno semestrale; per mancata attuazione, per almeno tre anni consecutivi, degli interventi di miglioramento degli habitats previsti dal piano attuale di miglioramento adottato dal Comitato di Gestione e fatto proprio dall'Amministrazione Provinciale; per gravi irregoralità o inadempenze riscontrate dai Revisori dei Conti; mancato pareggio del bilancio; anche in presenza di modificazioni del numero dei comuni il Comitato diGestione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza. Contestualmente all'assunzione dell'atto deliberativo di scioglimento anticipato del Comitato di Gestione, l'Amministrazione provinciale provvede alla nomina di un Commissario Straordinario al quale affidare la gestione amministrativa ordinaria del periodo di vacatio fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione dell'A.T.C., insediamento che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di scioglimento del precedente Comitato di Gestione.

TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI CACCIATORI

Art. 11 L'assemblea dei cacciatori di un A.T.C. è formata dai delegati dei cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C..I delegati, nel numero massimo di 100, vengono designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella provincia in cui è localizzato l'A.T.C.; i delegati si sono scelti fra gli iscritti che svolgono l'attività venatoria. Il numero dei delegati è ripartito fra le Associazioni venatorie in modo proporzionale alla rappresentatività provinciale assicurando ad ogni associazione, di cui al comma 2, un minimo del 5% del numero totale dei delegati.I delegati dei cacciatori rimangono in carica per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.L'assemblea dei delegati adotta lo statuto dell'A.T.C. ed è sentita dal Comitato diGestione dell'A.T.C., sui seguenti argomenti: - adozione del bilancio previsionale annuale; - approvazione del conto consuntivo; - determinazione o modifica, delle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.; - adozione di atti sui quali il Comitato di Gestione intenda acquisire il parere dell'Assemblea.Nella fase di prima attuazione degli A.T.C. gli adempimenti dell'Assembleadei Delegati di cui al precedente comma 5, vengono effettuati, in sede di prima riunione mediante ratifica degli atti già adottati dal Comitato di Gestione.

Art. 12 L'Assemblea vieneconvocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione almeno ogni semestre e comunque quando debbano essere trattati gli argomenti di cui al precedente art. 10 comma 6. Le funzioni del segretario verbalizzante sono svolte da uno dei delegati. La convocazione dell'assemblea è resa nota tramite comunicazione personale ai singoli delegati oppure da manifesti murali fatti stampare edaffiggere, a cura ed a spese del Comitato di Gestione dell'A.T.C. neicomuni il cui territorio è ricompreso nell'A.T.C., o, in alternativa mediante raccomandata. Il manifesto murale o la raccomandata, di cui al comma precedente, dovrà riportare l'indicazione del luogo, data e ora, previsti per la prima e la seconda convocazione assemblare, nonchè il relativo ordine del giorno. Le decisioni assunte dall'assemblea sono valide quando conseguono il votofa vorevole della maggioranza dei presenti e votanti. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni assemblari vengono inoltrate dal Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C..L'assemblea dei cacciatori è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti minimo il 60% dei delegati, in seconda convocazione minimo 20% dei delegati.Qualora le riunioni dell'assemblea, per carenza del numero legale, non siano da ritentersi valide sia in prima che in seconda convocazione, il Presidente lacomunica all'Amministrazione Provinciale competente ed al Comitato diGestione che, deliberando sugli argomenti per i quali deve essere sentita l'assemblea, ne farà menzioni negli atti deliberativi.IlComitato di Gestione dell'A.T.C., sulla base dello statuto tipo,propone all'assemblea dei cacciatori l'adozione dello statuto il quale,recependo le norme inerenti il funzionamento dell'A.T.C., disposte dal presente statuto, disciplina quanto previsto dal seconda comma dell'art. 24 della L.R. 30/94.

TITOLO V - ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.

Art. 13 In considerazione delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie e di un prelievo venatorio compatibile con la conservazione della fauna selvatica, è fissato, ai sensi dell'art. 14 e 36 della L. 157/92, in1/19,0 = il rapporto cacciatore/superficie agrosilvo-pastorale del comprensorio omogeno espresso in 14 ettari. L'adeguamento di tale rapporto avviene con periodicità quinquennale ai sensi dell'art. 14 comma terzo L. 157/92.Per ogni A.T.C. è consentito l'accesso nei modi, tempi e con la priorità previste dall'art. 22 della L.R. 30/94 e successive modificazioni e integrazioni del numero dei cacciatori iscritti ammessi determinati sulla base del parametro di cui al comma precedente.

Art. 14 Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., sentita l'Assemblea dei cacciatori, delibera l'entità della quota annuale di partecipazione da versare dai cacciatori iscritti ed ammessi nonchè sulle forme di partecipazione richieste loro.La quota di partecipazione versata dai cacciatori ed introita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., non deve essere superiore alla tassa annuale di concessione regionale per l'abilitazione dell'esercizio venatorio con fucile più due colpi. I cacciatori non residenti in Regione, ammessi ambiti, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione determinata dal Comitato di Gestione e comunque non superiore alla quota massima fissata dalla Regione. I titolari degli appostamenti fissi corrispondono una quota pari alla metà di quella ordinaria deliberata dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione dall'A.T.C., può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione, o altra forma di riconoscimento, quale compenso per le prestazioni richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C..

Art. 15 Il Comitato di Gestione disciplinerà l'addestramento del cane da caccia all'interno dell'A.T.C. nei modi e termini consentiti anche l'uso del segugio dal1° al 31 gennaio, e per le specie selvatiche cacciabili previste dal calendario venatorio regionale annuale, salvo che per il territorio individuato quale area contigua ai parchi naturali, nazionali e regionali nel quale il prelievo venatorio viene disciplinato in modo differenziato nel presente regolamento, così come previsto dal terzo comma dell'art. 20 della L.R. 30/94.

Art. 16 Il Comitato di Gestione dell' A.T.C., dopo una attenta ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, attuata mediante adeguati censimenti, determina il quantitativo di selvaggina da immettere sul territorio a scopo di ripopolamento venatorio. Le specie selvatiche, inanellate e/o marchiate da immettere devono provenire preferibilmente da catture effettuate in aree protette, centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti di selvaggina nazionale regionale. Tutte le operazioni diimmissione sono riportate, a cura di un delegato dal Presidente delComitato di Gestione, su di un registro vidimato dalla Provincia esempre visonabile da quest'ultima. Le notizie prioritarie da riportare sul registro devono riguardare: la quantificazione delle specie immesse; la localizzazione di massi; epoca dell'immissione; provenienza dei capi di selvaggina immessi e certificazione sanitare. Al fine di consentire ripopolamenti venatori con specie selvatiche autoctone di garantita rusticità, il Comitato di Gestione può stipulare apposita convenzione con allevamenti di selvaggina al fine d'acquisire capi animali di selvaggina allevati secondo standards qualitativi preventivamente concordati.

Art. 17 Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., prima di ogni stagione venatoria deve consegnare a tutti i cacciatori che hanno diritto all'accesso all'A.T.C. un tesserino nominativo sul quale il cacciatore deve annotare, immediatamente dopo l'abbattimento e sinteticamente, per ogni capo di selvaggina abbattuto: la specie selvatica, il luogo e la data di abbatimento e, preferibilmente il sesso dell'animale. Ildocumento di cui al precedente comme è definito tesserino di abbattimento e non sostituisce il Tesserino venatorio regionale previsto al primo comma lettera c), dell'art. 18 della L.R. 30/94. Ilcacciatore iscritto od ammesso in un A.T.C., deve, entro il 10 febbraiodi ogni anno, riconsegnare il tesserino d'abbattimento all'A.T.C. chelo ha rilasciato.Il Comitato di Gestione, per verificheperiodiche degli abbattimenti, può richiedere al cacciatore inqualsiasi periodo della stagione venatoria copia aggiornata deltesserino di abbattimento.Il Comitato di Gestione entro il15 marzo di ogni anno, deve provvedere ad annotare sul registro di cuial sesto comma dell'art. 16 dello Statuto Tipo, le notizie inerenti gli abbattimenti intervenuti durante la stagione venatoria conclusa, e desunte dai tesserini di abbattimento.

Art. 18 Il Comitato diGestione dell'A.T.C. può deliberare, dandone immediata comunicazione alla Provincia e sentita l'assemblea dei cacciatori, di: escludere, temporaneamente o per l'intera stagione venatoria, dalle specie cacciatili uccelli e/o mammiferi stanziali;individuare all'interno del territorio dell'A.T.C. aree in cui vietare l'attività venatoria. Lo scambio delle giornate di caccia concordate dai diversi Comitati diGestione di cui all'art. 25 comma 10 della L.R. 30/94; non potràriguardare un numero di cacciatori per ogni singola giornata di caccia,superiore ad un decimo di quelli aventi diritto di accesso all' A.T.C..

Art. 19 All'interno del terriotorio agro-silvo-pastorale di ogni A.T.C., il Comitato diGestione dell'A.T.C., autorizza lo svolgimento di prove di lavoro cinofili riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale,dandone comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

Art. 20 Il controllo della fauna selvatica nel territorio dell'A.T.C. avviene secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 37 della L.R. 30/94. La vigilanza venatoria è affidata al personale di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'art. 44 della L.R. 30/94. La provincia, a cui è stato inoltrato da parte degli agenti di cui alcomma precedente il verbale di contestazione d'infrazione di qualsiasi articolo della L.R. 30/94 e/o della legge 157/92, deve inoltrare fotocopia del verbale al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente territorialmente.

TITOLO VI - DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 21 Il fondo della dotazione finanziaria del Comitato di Gestione dell'A.T.C. È così costituito: finanziamento erogato dalla provincia, in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio faunistico omogeneo,secondo quanto disposto dal quarto comma lettera e), dell'art. 49 dellaL.R. 30/94;quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti ed ammessi all'A.T.C.; finanziamento erogato dalla Provincia, in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo, da destinare da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. al risarcimento dei danni causati dalle specie selvatiche, così come disposto dal quarto commadell'art. 42 e per una quota pari a quanto disposto dal quarto comma,lettera c), dell'art. 49 della L.R. 30/94;contributi finanziari erogati dalle Provincie in favore dei Comitati di Gestione per finanziare progetti finalizzati a miglioramenti ambientali, così come disposto dal quarto comma, lettera a) e b), dell'art. 49 della L.R. 30/94;ogni altro provento acquisito in relazione dell' attività svolta e prevista dal presente Statuto e dalle norme regionali. Le spese correnti per il funzionamento dell'A.T.C. nonchè per i compiti d'istituto vengono di seguito classificate e con imputazione differenziata di bilancio: - spese per il funzionamento organizzativo; - locazione della sede e servizi connessi all'uso di tali locali; - spese di cancelleria e litografia; - spese inerenti la tabellazione dei confini perimetrali dell'A.T.C.; - spese inerenti l'acquisto di macchine e mobili per l'ufficio; - spese per acquisto di strumenti e mezzi tecnici; - rimborsi spese ed eventuali gettoni di presenza per i rappresentanti dei Comitati di Gestione dell'A.T.C.; - spese per l'effettuazione e progettazione dei piani di miglioramento ambientali; - spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica; - spese per l'acquisto di capi di selvaggina per ripopolamento venatorio; - compensi e rimborsi spese dovuti ai Revisori dei Conti. 

Art. 22 Il bilancio di previsione è approvato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C.. Alle spese correnti, ai fabbisogni per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale, al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ed all'eventuale acquisto dei capi di selvaggina da immettere, quale ripopolamento venatorio nel territorio dell'A.T.C., si provvede tramite il bilancio di previsione che il Comitato di Gestione dovrà redigere entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo; detto bilancio verrà realizzato predisponendo il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno e determinando i quantitativi per i quali si ravvisa la necessità per l'esercizio contabile successivo. Applicando agli stessi prezzi ipotizzabili in rapporto alla data di acquisto si determina la spesa corrente ripartita fra i capitoli di bilancio ai quali la stessa dovrà essere imputata. Qualora si rendessero necessarie forniture non previste dal bilancio di previsione, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve provvedere a ricercarne la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione La gestione deve essere improntata alla regola del pareggio economico.

Art. 23 Per forniture prestazioni di importo inferiore a lire 1.000.000, il Presidente del Comitato di Gestione può provvedere, autonomamente, alla loro acquisizione o esecuzione facendosene rilasciare relativa fattura quietanzata e provvedendo altresì all'annotazione di quest'ultima nelle scritture contabili. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 2.000.000 e per le quali ricorrono i presupposti della massima urgenza, il Presidente deve provvedere a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo o i preventivi della fornitura o prestazione. Il Presidente deve sottoporre ipreventivi, di cui al comma precedente, all'esame del Comitato di Gestione dell'A.T.C. che può autorizzare l'acquisto o la presentazione. 

Art. 24 Qualora la fornitura ola prestazione sia di importo superiore a quello stabilito dall'articolo precedente, il Presidente del Comitato di gestione, su incarico di quest'ultimo, deve inviare lettera di invito ad almeno tre scelte fra quelle specializzate per la fornitura. La lettera di invito, di cui al comma precedente, deve riportare: - la natura e le modalità della fornitura o prestazione; - l'importo massimo per l'aggiudicazione; - scadenza per l'inoltro dell'offerta; - modalità di pagamento e controllo. Le offerte devono pervenire alla sede dell'A.T.C. in busta chiusa e riportante all'esterno la scritta "Offerta relativa a ......"L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di altri due rappresentanti del Comitato di Gestione e da quest'ultimo designati. Si aggiudicherà la fornitura il concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente, sempre con riguardo alla qualità e a quanto di sposto dal precedente art. 16 comma 4°, e comunque per un importo non superiore al prezzo massimo stabilito. Qualora alla scadenza non siano pervenute offerte, il Comitato di Gestione potrà procedere a nuova gara. Di tutti gli atti compiuti e delle decisioni assunte dall'apertura delle buste, deve essere redatto verbale che, sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, è rimesso al Comitato di Gestione dell'A.T.C..Il Presidente del Comitato di Gestione, dopo aver comunicato alla ditta l'avvenuta aggiudicazione, verifica la regolarità della fornitura o prestazione. Qualora non siano state riscontrate irregolarità o difetti, che comunque devono essere immediatamente contestate per iscritto al fornitore, il Presidente appone il visto di regolarità sulla fattura e la inoltra al Comitato di Gestione dell'A.T.C..II Comitato di Gestione dell'A.T.C. delibera il corrispettivo richiesto entro sessanta giorni, salvo patti di deroga, dalla data della fattura e prevede che venga annotata nelle scritture contabili.

Art. 25 Il Comitato di Gestione dovrà disporre di un conti correnti postale sul quale i cacciatori iscritti e ammessi potranno effettuare i pagamenti dovuti. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può utilizzare un conto corrente bancario, su cui far confluire la sua dotazione finanziaria e per il pagamento di qualsiasi spesa derivante dalla gestione, stipulando un'apposita convenzione con un istituto bancario prescelto. Tutti mandati di pagamento devono essere autorizzati dal Comitato di Gestione e firmati dal Presidente o da altro rappresentante da quest'ultimo.

Art. 26 Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di Gestione dell'A.T.C. predispone il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente relativo alle spese liquidate o da liquidarsi per tutte le categorie d'intervento. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati regolari. Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi esercizi contigui, le attività relative all'anno di esercizio.

Art. 27 Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione economica dell'A.T.C.. Almeno quindici giorni prima di convocare l'assemblea per il parere sul bilancio, il Comitato di Gestione trasmette il bilancio preventivo o consuntivo al Collegio dei revisori dei Conti per l'opportuno controllo e per la stesura della propria relazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo le verifiche di cui sopra, rimette esauriente relazione al Comitato di Gestione, per conoscenza, all'Amministrazione Provinciale competente. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. sentita la Provincia, delibera in merito all'entità dei compensi e dei gettoni di presenza da corrispondere ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'espletare le operazioni di verifica deve richiedere la presenza del Presidente dell'A.T.C. o di un suo delegato

Art. 28 Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. deve presentare, in duplice copia e sottoscritto, il rendiconto consuntivo annuale corredandolo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Amministrazione Provinciale competente. Se entro il 10 aprile di ogni anno non siano stati fatti pervenire i documenti di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale deve disporre la sospensione di finanziamenti in corso, nonchè il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni di tutela.

TITOLO VII - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI CACCIATORI DELL'A.T.C.

Art. 29 Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., qualora venga in possesso di atti comprovanti che a carico di uno dei cacciatori iscritti o ammessi all'A.T.C. siano state erogate sanzioni penali ed amministrative per aver violato le leggi o i regolamenti che disciplinano l'attività venatoria nonchè le disposizioni dello statuto dell'A.T.C. di appartenenza, delibera sulla proposta di provvedimenti disciplinari da intraprendere nei confronti del cacciatore sanzionato. I provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. fatte salve le sanzioni previste per le violazioni commesse, consistono nel: Richiamo ufficiale scritto: Mancata collaborazione per la gestione dell'A.T.C. di appartenenza; Mancata compilazione, riconsegna nei tempi stabiliti e deterioramento volontario del tesserino di abbattimento rilasciato dall'A.T.C.; Ritardato pagamento della quota di partecipazione;Nei casi in cui il trasgressore ha effettuato l'oblazione, o ha riportato sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto definitivo per una delle violazioni delle disposizioni sanzionate dal primo comma dell'art. 30 della L. 157/92, o quando ha pagato l'oblazione per le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 L. 157/92 e dall'art. 46 della L.R. 30/90. Sospensione per un periodo di quindici giorni utili all'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C., dopo: Due richiami scritti nell'arco di due annate venatorie consecutive;La presentazione di attestati di prestazioni mai eseguite per conto dell'A.T.C.;Lo svolgimento dell'attività venatoria nell'A.T.C. senza aver prima effettuato il pagamento della quota associativa; Sospensione dell'attività venatoria nell'A.T.C. fino a quando non venga esibita l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quote associative arretrate stabilite dal Comitato di Gestione. Espulsione dall'A.T.C. di appartenenza per un'annata venatoria qualora: Nell'arco di tre stagioni venatorie consecutive il cacciatore è stato sospeso per due volte;Ha ottenuto titolo di accesso all'A.T.C. mediante falsa dichiarazione determinante per l'accesso nell'ambito; Il cacciatore, sospeso per aver svolto attività venatoria senza aver prima versato la dovuta quota associativa, non provveda, entro venti giorni dalla notificazione della sospensione, a pagare la quota dovuta; Il cacciatore pratichi l'attività venatoria nell'A.T.C. durante il periodo nel quale gli viene applicata la sanzione della sospensione.

Art. 30 Gli atti deliberativi assunti dal Comitato di Gestione concernenti i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo del presente regolamento devono essere inviati all'Amministrazione Provinciale di residenza del cacciatore ed a quest'ultimi notificati, tramite lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dalla data in cui sono stati intrapresi. Il cacciatore interessato dalla richiesta dei provvedimenti disciplinari a suo carico, entro tre giorni dalla data di notifica può, se lo ritiene opportuno, far pervenire all'Amministrazione Provinciale le sue contro deduzioni. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'Amministrazione Provinciale, visti gli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni, delibera in merito e notifica la decisione assunta al Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato nonchè al cacciatore, indicando nel contempo il periodo dell'eventuale sospensione o espulsione.

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