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Regolamento Regionale Discipline Cinofile 23/04/1996

Regolamento Regionale Discipline Cinofile 23/04/1996

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE DI ALLENAMENTO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE - ZONE CINOFILE.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo 23 aprile 1996, n. 7

Regolamento in versione integrale.

Art. 1
  1. Le aree, di cui all'art. 17 della L.R. n.30/1994, sono istituite, per un'estensione complessiva massima dei 3% del territorio agro-silvo pastorale provinciale, per gli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento e le prove di lavoro dei cani da caccia, anche nei periodi in cui è vietata l'attività venatoria.
  2. Le aree, di cui al precedente comma, si distinguono in:
    1. zone di addestramento cani, che utilizzano selvaggina appositamente libera e proveniente da allevamenti e della quale se ne può prevedere l'abbattimento, ai sensi dell'art. 10-comma 8- lettera e) della legge 11.02.1992, n. 157;
    2. aree cinofile, con le caratteristiche di cui al 4° comma dell'art. 17 della L.R. 30/94, istituite per l'allenamento e le prove di lavoro cinofilo, anche su selvaggina naturale senza abbattimento dei selvatici.
  3. Le zone di cui al precedente comma- lettera b)- possono essere eventualmente destinate ad un uso differenziato, per cani da ferma, da seguito e da cerca.
Art. 2
  1. L'istituzione delle Zone di addestramento coni, con le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 17 della L.R. n. 30/1994, sono autorizzate, sentita la Consulta provinciale della caccia, della Giunta Provinciale competente territorialmente.
  2. L'autorizzazione delle Zone di addestramento cani ha durata quadriennale, rinnovabile, ed è rilasciata preferibilmente con le seguenti priorità:
    1. imprenditori agricoli singoli od associati;
    2. gruppi cinofili;
    3. associazioni venatorie;
    4. Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia;
    5. organismi di gestione delle Aziende faunistico- venatorie e/o agri-turistico-venatorie;
    6. privati.
  3. La domanda di autorizzazione, indirizzata all'Amministrazione provinciale, deve essere corredata dei seguenti allegati:
    1. mappa catastale, certificato catastale e dichiarazione di tipo di coltura;
    2. atto di notorietà cumulativo di assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'area;
    3. atto di nomina del responsabile di gestione in cui siano determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;
    4. regolamento di gestione dal quale risultino le specie di selvaggina, allevata in cattività, che si intende immettere ed eventualmente abbattere, nonché i tempi e le modalità di utilizzazione della Zona di addestramento cani.
  4. Qualora la Zona di addestramento cani ricada all'interno del perimetro di Aziende faunistico-venatorie o agri- turistico venatorie, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati esclusivamente il regolamento di gestione e la planimetria catastale dell'area interessata.
  5. Il provvedimento istitutivo deve contenere, contestualmente, l'autorizzazione all'istituzione, l'approvazione del regolamento di gestione, l'indicazione dell'intestatario dell'autorizzazione ed il nominativo dei responsabile di- gestione, la superficie dell'area interessata, la durata dell'autorizzazione, gli estremi per l'individuazione cartografica.
  6. La domanda di rinnovo deve essere presentato all'Amministrazione provinciale entro il 30 giugno dell'anno di scadenza. Qualora il responsabile di gestione dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato i fatto della Zona di addestramento cani, gli allegati di cui al terzo comma del presente articolo possono essere omessi.
Art. 3
  1. Le Zone di addestramento cani, al pari delle Aree cinofile, non possono essere istituite ad una distanza inferiore a 500 metri l'una dall'altra e dagli istituti di protezione di cui all'ottavo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 1 0 della legge 157/1992, nonché dalle Aree protette regionali e nazionali
  2. Nelle Zone di addestramento cani è consentito l'abbattimento di capi appartenenti alle seguenti specie animali, allevati in cattività e provenienti da allevamenti nazionali e di volta in volta liberati per l'addestramento: quaglia, fagiano, starna, lepre e Coturnice chukar.
  3. Per l'utilizzo delle Zone di addestramento coni, l'Associazione e/o organismo di gestione può esigere le seguenti quote massime:
    1. per la partecipazione alle gare o prove di lavoro cinofile:
      - sino a lire 20.000 per ogni cane da ferma o da cerca;
      - sino a lire 40.000 per ogni coppia o muta di cani da seguita;
    2. per l'addestramento e l'allenamento dei coni:
      - sino a lire 15.000 per un permesso settimanale per ciascun cane;
      - sino a lire 80.000 per un permesso annuale per ciascun cane.
    In aggiunta di queste ultime quote di utilizzo per l'addestramento dei cani, sono altresì esigibili, per ogni capo di selvaggina immesso su richiesta o per quelli eventualmente e comunque abbattuti, gli importi così come determinati con le modalità di cui all'art. 5 dei presente regolamento. Gli importi per capo selvatico abbattuto sono di esclusiva competenza dell'organismo di gestione e non soggetti ai riparti di cui all'art. 6.
  4. Il valore massimo delle quote di cui al precedente comma, su richiesta dell'organismo di gestione, può essere aggiornato dall'Amministrazione provinciale, sentita la Consulta provinciale della caccia.
  5. Nelle zone di addestramento cani con abbattimento deve essere rispettato una densità venatoria pari ad un cacciatore ogni cinquemila metri quadrati.
  6. Le Zone di addestramento cani devono essere segnalate, a cura ed a spese dell'organismo di gestione, con un numero adeguato di tabelle recanti la dicitura : "Zona di addestramento coni- Accesso consentito agli autorizzati- L.R. n. 30/1 994, art. 1 7'.
Art. 4
  1. La Giunta Provinciale istituisce Aree cinofile utilizzabili, con divieto di abbattimento, per le prove di lavoro su selvaggina naturale e per l'allenamento ed addestramento dei cani da caccia in modo permanente, salvo che per il periodo di riproduzione rideterminato dalle Amministrazioni Provinciali.
  2. L'Area cinofila è istituita per un periodo non superiore ad un quinquennio, rinnovabile, su una superficie territoriale, preferibilmente di proprietà demaniale, in corpo unico e non inferiore a 300 ettari.
  3. La Giunta provinciale può concedere, a richiesta, l'autorizzazione della gestione alle Associazioni venatorie, alle Associazioni o Gruppi cinofili riconosciuti dall'ENCI, ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia interessati e agli imprenditori agricoli singoli e associati.
  4. La richiesta di autorizzazione alla gestione di Aree cinofile deve essere corredato della proposta di regolamento di gestione che disciplina l'accesso, prevedendo particolari agevolazioni per gli allevatori cinofili, nonché le norme di funzionamento ed i nominativi delle eventuali guardie venatorie volontarie adibite alla vigilanza.
  5. Il provvedimento istitutivo deve contenere, contestualmente, l'autorizzazione all'istituzione, l'approvazione del regolamento di gestione, la planimetria, in scala 1/25.000, del territorio interessato, il catastino dei mappali interessati, la superficie dell'area interessata, l'indicazione della scadenza dell'istituzione e dell'eventuale gestione nonchè le modalità di controllo.
  6. Le Aree cinofile devono essere segnalate, a cura ed a spese dell'organismo di gestione, con un numero adeguato di tabelle recanti la dicitura : "Area cinofila-Divieto di caccia-Accesso consentito agli autorizzati. L.R. n. 30/1994, art. 17
  7. Nelle Aree cinofile deve essere garantito, da parte dell'organismo di gestione, un'adeguata presenza di capi di selvaggina in rapporto all'estensione ed alla capacità faunistica delle zone interessate, anche tramite ripopolamenti che comunque dovranno essere preventivamente concordati ed effettuati sotto il controllo della Provincia e tenendo conto, per quanto applicabili, degli standard dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
  8. La Giunta Provinciale può autorizzare nel periodo compreso fra il 1 febbraio ed il 30 aprile di ogni anno, i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia ad istituire, sui rispettivi territori dell'Ambito, Aree cinofile ad uso esclusivo, a titolo non oneroso, dei cacciatori aventi diritto all'accesso al corrispondente Ambito territoriale di caccia; l'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile.
  9. Per l'utilizzo delle Aree cinofile, l'organismo di gestione può esigere le seguenti quote massime:
    1. per la partecipazione a gare e/o prove cinofile di lavoro:
      - sino a lire 20.000 per ogni concorrente con cane da ferma o da cerca;
      - sino a lire 40.000 per ogni concorrente con coppia e/o muta di cani da seguita;
    2. per l'addestramento di ogni singolo cane da caccia
      - sino a lire 15.000 per permessi settimanali;
      - sino a lire 50.000 per permessi annuali.
  10. I valori massimi delle quote di cui al precedente comma, su richiesta dell'organismo di gestione, possono essere aggiornati dall'Amministrazione provinciale, sentita la Consulta provinciale della caccia.
Art. 5
  1. Annualmente la Giunta Provinciale determina, sentita la Consulta provinciale della caccia, l'entità delle quote di cui agli artt. 3 e A del presente regolamento; gli importi introitati dall'organismo di gestione devono essere riportati sui permessi di accesso che, numerati progressivamente, devono essere vidimati dal responsabile di gestione comunicandone il numero totale alla Provincia.
  2. Per l'accesso alle Zone di addestramento cani, qualora in esse sia contemplato l'abbattimento, i permessi rilasciati devono prevedere un apposito spazio per l'indicazione, ai fini della legittimazione della provenienza, dei capi abbattuti.
  3. Nelle aree di cui all'art. 17 della L.R. n.30/1994, possono essere introdotti solo cani iscritti all'anagrafe canina; l'uso di dette aree è consentito a tutti i cacciatori e cinofili richiedenti, salvo che per le aree di cui al precedente art. 4, comma 8.
Art. 6
  1. Le quote introitate dall'organismo di gestione per l'utilizzazione delle Aree cinofile e delle Zone addestramento cani hanno la seguente destinazione:
    • il 75% del ricavo, all'organismo di gestione per l'organizzazione e la gestione comprensiva di ogni spesa;
    • il 25% del ricavo ai proprietari e/o conduttori -dei fondi rustici ricompresi nelle zone, a titolo di incentivo e di indennizzo.
  2. L'Amministrazione provinciale provvede sia alla vigilanza delle zone interessate con le proprie guardie venatorie, sia alla verifica che l'organismo di gestione, con cadenza almeno annuale, effettui l'erogazione finanziaria destinata ai proprietari e/o conduttori dei fondi rustici, rapportandola per ognuno all'estensione superficiale ed alle colture in otto.
  3. Le Associazioni e/o gli Enti gestori sono tenuti alla stipula di una polizza con copertura assicurativa per RC con copertura per almeno 15.000.000, per eventuali danni a persone e/o cose non altrimenti risarcibili.
Art. 7
  1. Entro il 30 gennaio di ogni anno le Province, sentite le rispettive Consulte della caccia, stilano un calendario di prove cinofile di lavoro per l'anno in corso, d'intesa c le delegazioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
  2. All'interno delle Zone di ripopolamento e cattura, ad esclusione dei mesi di maggio e giugno di ogni anno, la Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 30/1994, può autorizzare lo svolgimento di prove cinofile di lavoro; il comitato organizzatore può esigere quote di iscrizione nel limite massimo determinate dall'ENCI.
  3. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per le prove di cui al comma precedente, l'Amministrazione provinciale richiede la quota di L.100.000 la quota che il comitato organizzatore delle prove deve versare alla Provincia e da questa così destinata:
    • il 30% ad integrazione dei fondo provinciale di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 49 della L.R. n. 30/ 1994;
    • il 30% ad integrazione dei fondo provinciale di cui al quarto comma, lettera c), dell'art. 49 della L.R. n. 30/ 1994;
    • il 40%'ad integrazione dei fondo provinciale di cui al quarto comma, lettera d), dell'art. 49 della L.R. n. 30/ 1994.
Art. 8
  1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 della legge 11.02.1992, n.] 57, e qualora non diversamente sanzionate, per la violazione delle norme dei presente regolamento si applica quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 31.05.1994 n.30.
  2. Nel caso di mancata erogazione da parte dell'organismo di gestione delle quote di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Provincia competente, previa diffida, provvede alla revoca dell'autorizzazione di gestione; nel caso di erogazione effettuata in misura inferiore a quella prevista, la Provincia applica la sospensione sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto che comunque deve essere corrisposto entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla data di sospensione, trascorsi i quali il pagamento si intende non eseguito.
  3. L'attività cinofila nelle Zone di addestramento cani e nelle Aree cinofile può essere sospesa e/o revocata, con atto dei Presidente della Provincia, per motivi sanitari ed in caso di violazione delle disposizioni dei presente regolamento.
Art. 9
  1. Nelle Zone di addestramento, l'eventuale previsto abbattimento di fauna allevata in cattività non può essere comunque effettuato nelle giornate di martedì e venerdì, mentre l'addestramento dei cani può essere eseguito in tutti i giorni della settimana.
  2. Le Zone di addestramento cani e le Aree cinofile istituite prima dell'entrata in vigore dei presente regolamento sono confermate fino alla loro naturale scadenza, previo adeguamento alle disposizioni contenute nei presente regolamento e qualora non in contrasto con le norme della L.R. n. 30/1994.
  3. Sono abrogate tutte le disposizioni previste da precedenti regolamenti regionali relative alle aree per l'addestramento cani e per le prove di lavoro per cani da caccia.
  4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme contenute nella L.R. 31.05.1994, n.30 e successive modifiche ed integrazioni.
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